Prima di capire cosa significa asta senza incanto, è necessario precisare – come è ben noto- che le aste giudiziarie vengono disposte per permettere a un soggetto di recuperare il proprio credito. Ovviamente se quest’ultimo non riesce ad accordarsi pacificamente con la controparte l’immobile verrà messo all’asta per disposizione del giudice. Il termine asta senza incanto o con incanto indica le tipologie di asta che vengono indette proprio per potere vendere i beni in seguito a un pignoramento, così da ricavare la cifra utile per il recupero dei crediti.
Cosa significa asta senza incanto
L’asta senza incanto è quella che per definizione, prevede delle offerte in busta chiusa da parte dei partecipanti a cui deve essere aggiunta una cauzione del 10%. Ne abbiamo già parlato nel nostro articolo. Ma è necessario affrontare le ultime novità in merito. Punto fondamentale è quello per cui le cifre non devono essere inferiori al prezzo di partenza imposto dal giudice, detto “offerta minima”. Nel caso di più offerte, non vince la più alta, ma viene indetta una gara fra tutti i partecipanti e in questo caso si partirà dall’importo indicato nell’offerta più alta. Ci sono delle fasi distinte. L’ordinanza di vendita in cui il giudice decide in merito al prezzo base per l’asta e indica la scadenza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni per proporre le offerte d’acquisto. La presentazione delle offerte, chiunque può fare un’offerta (ad eccezione del debitore stesso), anche tramite un procuratore legale. In pratica è sufficiente presentare alla cancelleria del Tribunale una dichiarazione che contiene il prezzo, che non deve essere inferiore a quanto stabilito dal giudice, con la scadenza e la modalità di pagamento. Segue poi l’analisi delle offerte e infine l’accettazione dell’offerta.
Ma come funziona l’asta senza incanto e quali sono i dettagli principali?
Per prima cosa nell’offerta a busta chiusa si deve indicare il prezzo e allegare il pagamento di una percentuale a titolo di cauzione e per spese di varia natura. Questo deve necessariamente avvenire con assegni circolari non trasferibili intestati al giudice dell’esecuzione, di solito compresi del 30% circa della cifra, della quale il 10% è la cauzione mentre il resto sono le spese per il trasferimento dell’immobile. L’offerta è valida se depositata entro il termine stabilito nell’ordinanza. Dobbiamo considerare che nell’asta senza incanto l’offerta non si può ritirare, a meno che il giudice ordini l’incanto o siano passati 120 giorni e non è stata ancora accolta l’offerta. L’offerta può essere respinta se giunge dopo i termini fissati, la cifra è inferiore a quella stabilita o non viene versata la cauzione. Queste informazioni possono variare in base a molte variabili, ad esempio se l’asta è telematica o cartacea. Per questo affidarsi ad un consulente può fare la differenza.
A questo punto le e varie buste vengono aperte durante l’udienza, in presenza di tutti gli offerenti. Può anche succedere che ci sia soltanto un’offerta, in tal caso viene accettata solo se superiore al valore base dell’immobile aumentato di un quinto. Se ci sono più proposte, i partecipanti vengono invitati dal Giudice ad una gara sulla proposta più alta. Se il giudice accetta l’offerta, dispone con decreto le modalità con cui deve essere effettuato il versamento del prezzo e il termine, entro il quale deve essere eseguito il versamento, a questo punto il magistrato pronuncia il decreto di trasferimento dell’immobile.
Nel caso del mancato versamento del prezzo nel termine stabilito il Giudice dichiara, tramite decreto, la decadenza dell’aggiudicatario. Si verifica così la perdita della cauzione a titolo di multa e può essere così disposta successivamente una nuova vendita.
Asta con e senza incanto: le differenze
L’asta con incanto, a differenza di quella senza incanto, segue differenti dinamiche. Il soggetto interessato deve depositare una domanda di partecipazione senza busta chiusa. La domanda è naturalmente accompagnata dal versamento della cauzione (un assegno circolare) solitamente pari al 10% della base d’asta. Il giorno dell’asta, chi partecipa, anche se unico soggetto ad essersi presentato, deve eseguire almeno un rilancio per divenire aggiudicatario.