Il Blog di Dimorama

18/05/2022

Proroga delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa per gli Under 36

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e rubricato “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, ovvero nuove agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, aveva una iniziale scadenza al 30 giugno 2022, grazie alla legge di bilancio 2022 questo termine è stato prorogato di 6 mesi:  infatti queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo che va dal 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo che va dal26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2022. La legge di bilancio 2022 ha infatti prorogato di altri sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”.

Le agevolazioni sull’acquisto prima casa per gli under 36

La norma prevede alcuni importanti benefici. Ad esempio, per le compravendite non soggette a Iva, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è presente il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato oppure usato in compensazione tramite il modello F24, dove deve essere indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021).

Da segnalare anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.

Cosa prevede la proroga delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa per gli Under 36

La norma prevede alcuni importanti benefici. Ad esempio, per le compravendite non soggette a Iva, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è presente il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato oppure usato in compensazione tramite il modello F24, dove deve essere indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021).

Da segnalare anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.

Gli immobili a cui si applicano le agevolazioni fiscali

La norma fa riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di “prima casa”. Questa precisazione, quindi, esclude in maniera automatica quelle che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8e A/9. Mentre tra gli immobili ammessi all’agevolazione, rientrano quelli classificati o classificabili nelle categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11. Importante ricordare che anche le relative pertinenze (come le cantine e i posti auto) beneficiano di questa agevolazione fiscale. La norma si applica anche quando la cessione delle case di abitazione con i requisiti di “prima casa” avvenga da parte di un’impresa.

Chi può beneficiare delle agevolazioni?

Possono usufruire di questi benefici i soggetti che non ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Oltre a questi requisiti l’acquirente deve stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile, dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio Comunale in cui è situato l’immobile da acquistare. Dichiarare nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”.

Decadimento dei benefici sulla prima casa

Le agevolazioni sulla prima casa decadono nel caso di dichiarazione mendace, alienazione dell’abitazione prima di cinque anni non seguita dal riacquisto entro l’anno o mancata alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa.

Venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, l’imposta ipotecaria e catastale nella cifra fissa di 50 euro ciascuna, a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate riscontrasse l’assenza dei requisiti previsti come età, valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere corrisposte le imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi.

commercialista professionista aste immobiliari

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